La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
Trascorsi regolarmente i tre anni l’avvocato stabilito, che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione forense in Italia, può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine, la dispensa della prova attitudinale, e, se dispensato, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.
La domanda di dispensa dalla prova attitudinale deve essere inviata al Consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato stabilito è iscritto, allegando i seguenti documenti:
- La documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate;
- Le informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni
Ricevuta la documentazione, il Consiglio dell’ordine delibera sulla dispensa nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione.