La recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 3 ottobre 2022, n. 164, ribadisce che il COA all’atto di esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, deve verificare che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché l’attività stabile e continua deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.
Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, e dunque completare il triennio di integrazione, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere:
- di durata non inferiore a tre anni;
- Effettivo e quindi non formale;
- Regolare e dunque nel rispetto della legge forense e del codice deontologico;
- Esercitata con il titolo professionale di origine.