L’avvocato stabilito ha acquisito il titolo di avvocato in un Paese membro dell’Unione Europea e desidera poi esercitare la professione in Italia, per farlo, deve richiedere l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, sezione nella quale dovrà restare iscritto per tre anni prima di poter chiedere il passaggio nell’albo ordinario.
La figura dell’avvocato stabilito è regolata dalla legge professionale forense Titolo II, art. 15, lett. i, della Legge n. 247/2012, e dal D.lgs 96/2001 che attua la Direttiva 98/5/CE.
Nel corso del triennio di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, l’attività giudiziale dovrà essere esercitata d’intesa con un avvocato ordinario, non si avranno limiti per quanto riguarda invece l’esercito dell’attività stragiudiziale.
Dopo i tre anni di effettivo e regolare esercizio della professione in Italia, l’avvocato stabilito può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa dalla prova attitudinale, se dispensato, potrà quindi iscriversi nell’albo degli avvocati ordinari.
Buongiorno vorrei avere informazioni sul percorso da voi proposto per diventare avvocato stabilito in Italia.
Grazie